Competenze

FUNZIONI

Il Giudice di Pace appartiene alla magistratura onoraria. Istituito con la legge 21/11/1991 n. 374 è un magistrato giudicante nei procedimenti civili, amministrativi e penali di sua competenza. La legge attribuisce al Giudice di Pace anche funzioni di mediatore.

Ai sensi dell’art. 322 c.p.p, infatti, il Giudice di Pace, esercita l’attività extragiudiziale in ambito civile, attivabile su istanza di parte e con il consenso della controparte, senza alcun limite di valore e per tutte le cause relative a diritti disponibili suscettibili di transazione purché non di competenza esclusiva di altri giudici.

I cittadini possono dunque rivolgersi a tale magistratura, per tutte le materie e senza limiti di valore, per cercare un accordo amichevole senza instaurare una causa. In questo caso non è necessaria l’assistenza di un legale.

Se il valore della controversia non supera € 1.100 le parti possono stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore.

Oltre tale valore il Giudice di Pace può autorizzare in tal senso con proprio decreto (art. 82 cpc). Il Giudice di Pace non è un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico: non è quindi possibile richiedere pareri o consulenze.

COMPETENZA IN MATERIA CIVILE

per valore ex art. 7 c.p.c:
  • cause aventi ad oggetto beni mobili, il cui valore non ecceda € 5.000,00 (quando non attribuite dalla legge ad altro giudice);
  • cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il cui valore non ecceda € 20.000,00;
  • cause di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni (L. 24 novembre 1981 n. 689), il cui valore non ecceda € 15.493,71, escluse le materie di cui all'art. 22bis della medesima legge;

COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Riguardo alla competenza relativa ai procedimenti di opposizione di ordinanze - ingiunzioni delle autorità amministrative (art. 22 L 689/1981, art. 6 D.lgs. 150/2011), è possibile adire il Giudice di Pace per il giudizio di opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del Codice della Strada che prevedano sanzioni pecuniarie, oltre eventuali sanzioni accessorie.

In particolare per:

  • sanzioni dovute per illeciti amministrativi di valore non eccedente 15.493,71 euro, escluse quelle afferenti alla tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • opposizione ad ordinanza-ingiunzione (articolo 6 Decreto Legislativo 150/2011);
  • opposizione a verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada (articolo 7 Decreto Legislativo 150/2011);
  • opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. Stupefacenti).
  • Inoltre il Giudice di Pace è competente per le controversie in materia di espulsione dei cittadini stranieri che non siano membri dell’Unione Europea (art. 18 D.Lgs. 150/2011).
per materia:
  • cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità;
  • cause di opposizione alle sanzioni amministrative ed ai verbali di accertamento di violazione al codice della strada (art. 204bis);
  • cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
  • cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

COMPETENZA IN MATERIA PENALE

reati previsti dal Codice Penale:
  • Percosse (art. 581 c.p.)
  • Lesioni personali dolose lievissime (art. 582 c.p.)
  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *
  • Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
  • Diffamazione (art. 595 c.p.)
  • Minaccia (art. 612 c.p.)
  • Furti punibili a querela dell'offeso (furto d'uso e furto lieve per bisogno; art. 626 c.p.)
  • Usurpazione (art. 631 c.p.)
  • Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
  • Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
  • Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
  • Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
  • Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
  • Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
  • Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
  • Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
  • Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
* sono escluse le fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché le fattispecie inerenti lesioni gravi o gravissime conseguenti a fatti commessi con violazioni delle norme di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., terzo comma), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 

INDIVIDUAZIONE GIUDICE DI PACE COMPETENTE PER TERRITORIO

Occorre distinguere fra la materia civile e quella penale.

In sede penale, si fa riferimento all’ art. 8 c.p., in base a cui la competenza per territorio del Giudice di Pace si individua avendo riguardo al luogo nel quale è stato consumato il reato o, nel caso del reato permanente, del luogo ove ha avuto inizio la consumazione. Per le cause civili, occorre fare talune precisazioni.

Il criterio generale in base all’art. 18 c.p.c. è quello per il quale la competenza per territorio del Giudice di Pace si ancora al luogo nel quale il convenuto ha la propria residenza o domicilio, salvo il caso in cui egli non abbia né residenza, né domicilio o dimora entro il territorio dello Stato, talché la competenza territoriale deve essere desunta dal luogo di residenza o domicilio dell’attore. In talune ipotesi eccezionali, e solo se il convenuto non contesta la scelta dell’attore, quest’ultimo può scegliere il Giudice di Pace competente in deroga ai parametri generali di competenza per territorio elencati poc’anzi.

Infatti, in relazione alle cause circa diritti di obbligazione, pagamenti o consegna di beni, la competenza per territorio del Giudice di Pace può radicarsi nel luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta o la cosa deve essere consegnata (art. 20 c.p.c.).

Con riguardo alle controversie condominiali (art. 23 c.p.c.), la competenza territoriale del Giudice di Pace viene individuata con riguardo al luogo nel quale si trovano i beni comuni. In genere, la competenza del Giudice di Pace per territorio, come individuata dalle disposizioni sopra analizzate, può essere derogata su accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., purché esso si riferisca specificatamente a uno o più affari individuati e risulti da atto scritto. Fanno eccezione i casi tassativi in cui la legge non permette la scelta del foro convenzionale.